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 Sanzioni Previste dalla 
Legge 675 del 31/12/1996
aggiornata con Decreto Legislativo 467 del 28/12/2001 

In vigore fino al 31.12.2003

Articolo

Comma

Sanzioni/Pene

Art. 34 (*)

Omessa o incompleta notificazione

1.    Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete,

è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,6 a euro 30.987,4 e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione;

2.    Alle violazioni dell'articolo 34, comma 1, commesse prima dell'entrata in vigore del dlgs. 21/12/2001 n.,

si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 35

Trattamento illecito di dati personali

1.       Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27,

è punito con la reclusione sino a due anni

o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.

2.       Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di (*) dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23, 24 e 24-bis (*), ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3

è punito con la

reclusione da tre mesi a due anni.

3.    Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento

la reclusione è da uno a tre anni

Art. 36 (*)

Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati

1.    Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15


è punito con
l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da euro 5.164,6 a euro 41.316,6.

2.    All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto applicabili.

Per i procedimenti penali in corso per il reato di cui all'articolo 36, entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del d. lgs. 28/12/2001 n. 467, l'autore del reato può fare richiesta all'autorità giudiziaria di essere ammesso alla procedura indicata all'articolo 36, comma 2. L'Autorità giudiziaria dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti al Garante per la protezione dei dati personali che provvede ai sensi del medesimo articolo 36, comma 2.

 

Art. 37

Inosservanza dei provvedimenti del garante

1.       Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l (*)

è punito con la

 reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 37-bis (*)

Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante

1.       Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi


è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 38

Pena accessoria

1.       La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.


pubblicazione della sentenza
.

Art. 39

Sanzioni amministrative

1.       Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1

è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,3 a euro 15.493,7 (*).

2.       La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10

è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,4 a euro 9.296,20

o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati,

da euro 2.582,3 a euro 15.493,7

La somma può essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore

La violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 2,

è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,2 a euro 1549,4 (*).

3.       L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo (*) è il Garante.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32.