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Privacy e Sicurezza
dati informatici |
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| Organo
di controllo: GARANTE SULLA PRIVACY |
Valutazione
Gratuita Conformità DPR 318/99 |
INFO udl@nuoviprogetti.com |
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Link Utili |
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Sanzioni Previste
dalla
Legge 675 del 31/12/1996
aggiornata con Decreto Legislativo 467 del 28/12/2001
In vigore fino al 31.12.2003
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Articolo |
Comma |
Sanzioni/Pene |
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Art. 34
(*) Omessa o incompleta notificazione |
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede
tempestivamente alle notificazioni in conformità a quanto previsto dagli
articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, |
è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 5.164,6 a euro 30.987,4
e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione; |
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2.
Alle violazioni dell'articolo 34, comma 1, commesse
prima dell'entrata in vigore del dlgs. 21/12/2001 n., |
si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e
102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. |
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Art. 35 Trattamento illecito di dati
personali |
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, |
è punito con la reclusione sino a due anni
o, se il fatto consiste nella comunicazione o
diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni. |
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2.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, procede al trattamento di (*) dati personali in violazione
di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23, 24 e 24-bis (*), ovvero del
divieto di cui all'articolo 28, comma 3 |
è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. |
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3.
Se
dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento |
la reclusione è da uno a tre anni |
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Art. 36
(*) Omessa adozione di misure
necessarie alla sicurezza dei dati |
1.
Chiunque,
essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la
sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei
regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 |
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2.
All'autore
del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con
successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un
termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o
per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a
sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se
risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal
Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono
il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero
provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto applicabili. Per i procedimenti penali in corso per il reato di cui all'articolo 36,
entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del d. lgs. 28/12/2001 n.
467, l'autore del reato può fare richiesta all'autorità giudiziaria di
essere ammesso alla procedura indicata all'articolo 36, comma 2. L'Autorità
giudiziaria dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti
al Garante per la protezione dei dati personali che provvede ai sensi del
medesimo articolo 36, comma 2. |
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Art. 37 Inosservanza dei provvedimenti
del garante |
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il
provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o
degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l (*) |
è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni. |
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Art. 37-bis
(*) Falsità nelle dichiarazioni e
nelle notificazioni al Garante |
1.
Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli
7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti
in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti,
dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o
documenti falsi |
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Art. 38 Pena accessoria |
1.
La condanna per uno dei delitti previsti dalla
presente legge importa la pubblicazione della sentenza. |
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Art. 39 Sanzioni amministrative |
1.
Chiunque omette di fornire le informazioni o di
esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29,
comma 4, e 32, comma 1 |
è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.582,3 a euro 15.493,7
(*). |
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2.
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo
10 |
è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.549,4 a euro 9.296,20 |
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o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, |
da euro 2.582,3 a euro 15.493,7 La somma può essere aumentata
sino al triplo quando essa risulti inefficace in
ragione delle condizioni economiche del contravventore |
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La violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, |
è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 258,2 a euro 1549,4
(*). |
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3.
L'organo competente a ricevere il rapporto e ad
irrogare le sanzioni di cui al presente capo (*) è il Garante. |
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. |
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