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Organi statutari |
Aziende associate |
Privacy
e Sicurezza dati informatici |
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| Organo
di controllo: GARANTE SULLA PRIVACY |
Valutazione
Gratuita Conformità D. Lgs. 196/03 |
INFO
udl@nuoviprogetti.com |
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SANZIONI
PREVISTE DAL
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
D. LGS. 196/03
In vigore dal 01.01.2004
Sanzioni Amministrative
| ARTICOLO |
COMMA |
SANZIONE AMMINISTRATIVA |
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Art. 161 Omessa |
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma… o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, … |
La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. |
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Art. 162 Altre |
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma… 2. La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma... |
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Art. 163Omessa o incompleta notificazione |
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro… |
e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica |
Art. 164Omessa informazione o esibizione al Garante |
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma |
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Art. 165Pubblicazione del provvedimento del Garante |
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della |
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Art. 166Procedimento di applicazione |
1. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all’articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le di-sposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui al-l'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui a-gli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158. |
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Sanzioni Penali |
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| ARTICOLO |
COMMA |
SANZIONE |
Art. 167Trattamento illecito dei dati |
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per al-tri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la
o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in vio-lazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la |
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Art. 168Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante |
1. Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la … |
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Art. 169Misure di sicurezza |
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili |
o
con l’ammenda |
Art. 170Inosservanza di provvedimenti del Garante |
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la |
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Art. 171Altre fattispecie |
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300. |
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Art. 172Pene accessorie |
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza |
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