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SANZIONI PREVISTE DAL 
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

D. LGS. 196/03

In vigore dal  01.01.2004

Sanzioni Amministrative

ARTICOLO

COMMA

SANZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 161

Omessa
o
inidonea informativa all’interessato

1.  La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma…

o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, …



da € 3.000,00 a € 18.000,00




da € 5.000,00 a € 30.000,00

La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Art. 162

Altre
fattispecie

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma…

2.  La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma...





da € 5.000,00 a € 30.000,00



da € 5.00,00 a € 3.000,00

Art. 163

Omessa o incompleta notificazione

1.  Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro…






da € 10.00,00 a € 60.000,00

e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica

Art. 164

Omessa informazione o esibizione al Garante

1.  Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma




da € 4.000,00 a € 24.000,00

Art. 165

Pubblicazione del provvedimento del Garante

1.  Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della



pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica

Art. 166

Procedimento di applicazione

1.  L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all’articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le di-sposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui al-l'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui a-gli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

 

 

 

Sanzioni Penali

ARTICOLO

COMMA

SANZIONE
 PENALE

Art. 167

Trattamento illecito dei dati

1.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per al-tri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la

 

o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la

 

2.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in vio-lazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la








reclusione da 6 a 18 MESI





reclusione da 6 a 24 MESI









reclusione da 1 a 3 ANNI

Art. 168

Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante

1.  Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la …







reclusione da 6 MESI a 3 ANNI

Art. 169

Misure di sicurezza

1.  Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con

 

2.  All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili


l’arresto sino a 2 ANNI

o con l’ammenda
da € 10.000,00 a € 50.000,00

Art. 170

Inosservanza di provvedimenti del Garante

1.  Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la




reclusione da 3 MESI a 2 ANNI.

Art. 171

Altre fattispecie

1.  La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

Art. 172

Pene accessorie

1.  La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza