![]() |
Organi statutari |
Aziende associate |
|
Privacy e Sicurezza
dati informatici |
||||||
| Organo
di controllo: GARANTE SULLA PRIVACY |
Valutazione
Gratuita Conformità DPR 318/99 |
INFO udl@nuoviprogetti.com |
||||
|
Link Utili |
||||||
Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi storici.
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 14 marzo 2001 (Provvedimento n. 8/P/2001)
(G.U. n. 80 del 05.04.2001)
IL GARANTE
per la protezione dei dati personali
(...)
Dispone
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici che figura in allegato all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI
Preambolo
I sottoindicati soggetti
pubblici e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti
premesse:
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per
scopi storici utilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la
legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati. In considerazione
dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore -
con specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di
notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409 - ha esentato i soggetti che
utilizzano dati personali per le suddette finalità dall'obbligo di richiedere
il consenso degli interessati ai sensi degli articoli 12, 20 e 28 della legge
(legge 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare l'art. 27; decreti legislativi
11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4;
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive
modificazioni e integrazioni).
2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed
archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente
codice di deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a
rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la
liceità del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera h), legge 31
dicembre 1996, n. 675; art. 6, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281).
3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare
l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in
relazione a figure, fatti e circostanze del passato.
4) I trattamenti di dati personali concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli
archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di
rilevante interesse pubblico (art. 23 decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135).
5) La sottoscrizione del presente codice è promossa
per legge dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività dei
soggetti pubblici e privati interessati. Il codice è espressione delle
associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le società
scientifiche, ed è volto ad assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze
connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e
le libertà fondamentali delle persone interessate (art. 1, legge 31 dicembre
1996, n. 675).
6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di
legge, individua in particolare: a) alcune regole di correttezza e di non
discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella
comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il
diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b) particolari cautele per
la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati
idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di
tipo familiare; c) modalità di applicazione agli archivi privati della
disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7,
comma 5, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281).
7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata
ispirandosi, oltre agli articoli 21 e 33 della Costituzione della Repubblica
italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca
storica e di archivi e in particolare:
a) agli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950,
ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio
2000 del Consiglio d'Europa;
c) agli articoli 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea;
d) ai principi direttivi per una legge sugli archivi
storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli
archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al codice internazionale di
deontologia degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli
archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione
1. Le presenti norme sono volte a garantire che
l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della
libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché
nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare
del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i
trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai
documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti
pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico.
Il codice si applica, senza necessità di
sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque
effettuati dagli utenti per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di
comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali
conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico, e in particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di
correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti,
indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di
istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la
raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve
comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati
non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse
storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella
misura per essi compatibile.
Art. 2. - Definizioni
1. Nell'applicazione del presente codice si tiene
conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in
materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni
citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresì:
a) per "archivista", chiunque, persona fisica
o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare,
acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti
o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di
notevole interesse storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente
art. 1, comma 4;
b) per "utente", chiunque chieda di accedere
o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per
finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e
altre manifestazioni del pensiero;
c) per "documento", qualunque testimonianza
scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.
Capo II
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI
Art. 3. - Regole generali di condotta
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i
documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e
i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si
riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si
adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in
contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge
e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto
negli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, come modificati dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 281, dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici
svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si
attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza
propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti.
Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attività
amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono
essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di
principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono
contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie
previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.
Art. 4. - Conservazione e tutela
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei
documenti. A tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri
metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed
accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie
conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità
dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la
conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di
cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei
documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare,
dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza
previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, e successive integrazioni e
modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione,
dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di
specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni
documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.
Art. 5. - Comunicazione e fruizione
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri
tali da assicurare il principio della libera fruibilità delle fonti.
2. L'archivista promuove il più largo accesso agli
archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività
di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti
estratti temporaneamente da un fascicolo perché esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati
realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o
privati, per costituire banche dati di intere serie archivistiche, la struttura
interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalità di
fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle
disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il
titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonché i rapporti
con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.
Art. 6. - Impegno di riservatezza
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non
disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria
attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare
profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per
fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è
soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni
concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche
dopo la cessazione dalla propria attività.
Art. 7. - Aggiornamento dei dati
1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto
degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati,
garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione
delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge
n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad
un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione gli
strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee
indicazioni per una loro agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi
dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia
interesse in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e
documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse è valutata
anche in riferimento al tempo trascorso.
Art. 8. - Fonti orali
1. In caso di trattamento di fonti orali, è
necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo
esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa
semplificata che renda nota almeno l'identità e l'attività svolta
dall'intervistatore nonché le finalità della raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono
all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione
degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso
manifestato dagli intervistati.
Capo III
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA LICEITA' DEI RELATIVI
TRATTAMENTI
Art. 9. - Regole generali di condotta
1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare
l'attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando
trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e
dai regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone
interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli
utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi
agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei
principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281.
Art. 10. - Accesso agli archivi pubblici
1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti
gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i
documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello
Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli
contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge n. 675/1996, che
divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine
è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di
cui al comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal
Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del
sovrintendente archivistico competenti e udita la commissione per le questioni
inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso
il Ministero dell'interno, secondo la procedura dettata dagli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare
i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente
presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle
fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalità
della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà
di presentare ogni altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla
consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente.
La valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del progetto di
ricerca di cui al comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti,
di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, può contenere cautele volte
a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la
dignità delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli
obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere
i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli
interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione
temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei
documenti. Particolare attenzione è prestata al principio della pertinenza e
all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente
individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il
titolare dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento
dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono
essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa
autorizzazione.
Art. 11. - Diffusione
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del
diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità
degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di
manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle
persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse
strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una
determinata persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano
esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie
o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7,
comma 2, del decreto legislativo n. 281/1999, al momento della diffusione dei
dati il principio della pertinenza è valutato dall'utente con particolare
riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziché ai
documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati personali se
pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità
e la riservatezza delle persone.
5. L'utente non è tenuto a fornire l'informativa di
cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996, nei casi in cui tale
adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie
dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai
fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.
Art. 12. - Applicazione del codice
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le
società scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad
applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai
propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché
ad assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze
archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.
Art. 13. - Violazione delle regole di condotta
1. Nell'ambito degli archivi pubblici le
amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi
ordinamenti.
2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il
presente codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le
opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le
sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice
da parte degli utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio delle
autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di
legge, ed è considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima.
L'amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì
escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della
violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere esclusi
da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia
di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2
possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per
l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.
Art. 14. - Entrata in vigore
1. Il presente codice si applica a decorrere dal
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.