![]() |
Organi statutari |
Aziende associate |
|
Privacy e Sicurezza
dati informatici |
||||||
| Organo
di controllo: GARANTE SULLA PRIVACY |
Valutazione
Gratuita Conformità DPR 318/99 |
INFO udl@nuoviprogetti.com |
||||
|
Link Utili |
||||||
Esonero dall'informativa nella propaganda elettorale.
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2001
(G.U. n. 36 del 13.02.2001)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, con la partecipazione del
prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice
presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti,
e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Considerato che le iniziative di comunicazione politica e di propaganda
rappresentano una componente significativa della partecipazione democratica alle
consultazioni elettorali e sono intraprese da numerosi candidati e forze
politiche per rappresentare le proprie posizioni;
Rilevato che in relazione a tali consultazioni vengono impiegate a livello
nazionale e locale, contemporaneamente e per un breve arco di tempo, notevoli
quantità di dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, e in particolare da liste elettorali comunali
ed elenchi di abbonati ai servizi di telefonia vocale;
Viste le numerose segnalazioni e richieste di parere pervenute all'Autorità in
ordine alla liceità e correttezza dell'utilizzo dei dati personali impiegati
per l'inoltro di messaggi elettorali e politici;
Visto l'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 in base al quale "quando
i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al
comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o,
qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione";
Considerato che tale disposizione impone a chiunque utilizzi i dati personali
provenienti dalle predette fonti pubbliche di fornire l'informativa all'atto
della registrazione dei dati a tutte le persone cui essi si riferiscono, a meno
che il soggetto che li utilizzi li tratti per adempiere ad un obbligo normativo
(art. 10, comma 4, legge n. 675/1996);
Constatato che tale informativa dovrebbe essere fornita a prescindere dalla
circostanza che tutti i dati estratti dalle predette fonti pubbliche siano
effettivamente utilizzati per finalità di comunicazione politica e propaganda;
Considerato pertanto che nel circoscritto ambito temporale concernente le
prossime consultazioni elettorali un enorme numero di interessati diverrebbe
destinatario di una cospicua serie di informative dal medesimo contenuto, dovute
per effetto del temporaneo utilizzo di dati accessibili a chiunque;
Visto l'art. 10, comma 4, della legge n. 675/1996 in base al quale la citata
disposizione di cui al comma 3 "non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato";
Visto il provvedimento di questa Autorità del 26 novembre 1998 (pubblicato nel
bollettino ufficiale del Garante "Cittadini e Società
dell'informazione", n. 6, pag. 81) nel quale sono stati indicati i
presupposti per l'eventuale esonero dall'informativa ai sensi del predetto art.
10, comma 4, e si è precisato che la manifesta sproporzione può ravvisarsi
caso per caso o in relazione a settori generali o tipi di trattamento;
Considerato che nel caso oggetto del presente provvedimento l'integrale
adempimento alle citate prescrizioni di cui all'art. 10, comma 3, della legge n.
675 può risultare manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato,
con particolare riferimento alle situazioni in cui la persona cui si riferiscono
i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque non sia contattato dal
soggetto che utilizza i dati, oppure riceva materiale di propaganda che non
permetta un agevole inserimento dell'informativa;
Considerato invece che nel caso in cui l'interessato sia contattato mediante
l'invio di lettere articolate o di messaggi per posta elettronica la predetta
informativa può essere inserita agevolmente nella lettera o nel messaggio, con
formule sintetiche anche in stile colloquiale che riassumano gli elementi
indicati nel predetto art. 10;
Ritenuta la necessità di esonerare in via temporanea dall'obbligo
dell'informativa di cui all'art. 10 della legge n. 675 partiti e movimenti
politici, comitati promotori di liste elettorali, singoli candidati e ogni altro
soggetto che effettui operazioni di trattamento dei predetti dati per esclusiva
finalità di comunicazione politica o di propaganda in occasione delle prossima
tornata di consultazioni elettorali;
Rilevato che con l'esonero dall'informativa permane l'obbligo dell'utilizzatore
dei dati di cancellare le informazioni riguardanti i soggetti che presentino
eventuale istanza di cancellazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675;
Rilevato che l'esonero non opera nel caso in cui si utilizzino dati personali
non provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque (articoli 12, comma 1, lettera c), e 20, comma 1, lettera b), legge n.
675) per i quali resta fermo l'obbligo dell'informativa, nonché, ove
necessario, dell'acquisizione del consenso;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28
giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
162 del 13 luglio 2000;
Relatore il prof. Ugo De Siervo;
Tutto ciò premesso, il garante:
a) ai sensi dell'art. 10,
comma 4, della legge n. 675/1996 esonera partiti e movimenti politici, comitati
promotori e sostenitori di liste e di candidati e ogni altro soggetto che in
occasione delle consultazioni elettorali della primavera del 2001 effettui
operazioni di trattamento di dati personali provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per esclusive finalità di
comunicazione politica o di propaganda;
b) dispone che l'esonero di cui alla lettera a) operi
sino alla data del 30 giugno 2001 con riferimento all'informativa dovuta alle
persone cui si riferiscono i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a
chiunque, che non siano contattate dall'utilizzatore dei dati o che ricevano
materiale di propaganda, diverso da lettere articolate o messaggi di posta
elettronica, che non permetta l'inserimento dell'informativa;
c) dispone che nei casi oggetto del presente
provvedimento, qualora vengano inviati agli interessati messaggi di posta
elettronica o lettere articolate, l'informativa di cui all'art. 10, comma 3,
della legge n. 675 possa essere inserita nei medesimi messaggi o lettere, anziché
essere inviata al momento della registrazione dei dati;
d) dispone che copia della presente deliberazione sia
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.