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Autorizzazione al trattamento di dati a carattere
giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti
pubblici.
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 20 settembre 2000
(Provvedimento n. 7/2000)
(G.U. n. 229 del 30.09.2000)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del prof.
Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del
prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, della medesima legge, che ammette il
trattamento di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari
indicati nell'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale, da parte di soggetti pubblici e privati e di enti pubblici economici,
"soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento
del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate";
Constatata la necessità di evitare che diversi soggetti privati ed enti
pubblici economici debbano interrompere alcuni trattamenti di dati che risultano
giustificati da una finalità di rilevante interesse pubblico in ragione della
loro natura e degli scopi ai quali essi sono strumentali;
Considerato che diversi trattamenti dei predetti dati da parte di soggetti
pubblici sono disciplinati nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, nonché
nel provvedimento del Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999 - 13 gennaio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2000;
Considerato che i trattamenti dei medesimi dati giudiziari da parte dei soggetti
pubblici, per finalità non previste nel capo II del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135, devono essere autorizzati dal Garante ai sensi dell'art. 24
della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Ritenuta la necessità di autorizzare i soggetti pubblici al trattamento dei
dati di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di
procedura penale, e ciò al fine di consentire l'accertamento dell'assenza di
alcune situazioni che la normativa in materia di appalti pubblici considera
quali cause di esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto, in modo che,
per esigenze di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, i
soggetti operanti in materia presentino i requisiti previsti di professionalità
e correttezza;
Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal
Garante anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con
provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti
(art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 4, comma
1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
Visti i risultati positivi conseguiti con le precedenti autorizzazioni al
trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti
pubblici economici e soggetti pubblici che sono risultate uno strumento idoneo
per prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli
interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela
degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli
provvedimenti autorizzatori;
Ritenuto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione generale in ordine ai
dati di carattere giudiziario citati in premessa, al fine di semplificare gli
adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, di armonizzare le prescrizioni da
impartire ad una ampia categoria di titolari del trattamento e di favorire
altresì la funzionalità dell'ufficio del Garante, alla luce dell'esperienza
maturata;
Considerato che l'art. 8, par. 5, della direttiva 95/46/CE prevede specifiche
garanzie per i dati sopraindicati e per altre categorie di dati a carattere
giudiziario, in quanto ammette il trattamento dei dati relativi alla più ampia
categoria delle "infrazioni, ...condanne penali o ...misure di
sicurezza" "...solo sotto controllo dell'Autorità pubblica, o se
vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale,
fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad
una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche",
sempreché un "registro completo" delle condanne penali sia tenuto
"solo sotto il controllo dell'Autorità pubblica";
Ritenuto che in vista della completa attuazione legislativa di tale disciplina
comunitaria è opportuno che la presente autorizzazione generale non rechi
disposizioni particolarmente dettagliate, in modo da evitare che l'attività dei
titolari dei trattamenti sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un
breve periodo di tempo, ferme restando alcune garanzie per gli interessati;
Ritenuta la necessità di favorire la prosecuzione dell'attività di
documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto
riguarda la diffusione di dati relativi a precedenti giurisprudenziali, in
ragione sia dell'affinità che tali attività presentano con quelle di
manifestazione del pensiero già disciplinate dagli articoli 12, 20 e 25 della
legge n. 675/1996, sia della possibile adozione di norme volte a favorire lo
sviluppo dell'informatica giuridica;
Ritenuto, tuttavia, opportuno che la presente autorizzazione prenda comunque in
considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di interessati e di
destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di
conservazione dei dati, in quanto la disciplina di tali aspetti è prevista
dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero
dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7,
comma 5-quater);
Considerata la necessità che sia garantito, anche nell'attuale fase
transitoria, il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi
di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e
le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per
quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale;
Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la violazione
delle prescrizioni della presente autorizzazione;
Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto
dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n.
501;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art, 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n.
15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
Autorizza i trattamenti di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, per le rilevanti finalità di interesse pubblico di seguito specificate ai sensi dell'art. 24 della legge n. 675/1996 e secondo le seguenti prescrizioni:
CAPO I
RAPPORTI DI LAVORO
1) Ambito di applicazione e finalità del
trattamento.
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza
richiesta di parte, a persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed
organismi che:
a) sono parte di un rapporto di lavoro;
b) utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche,
parziali o temporanee ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (in materia di
prestazioni di lavoro temporaneo);
c) conferiscono un incarico professionale a consulenti,
liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.
Il trattamento deve essere strettamente necessario per
adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire
specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti
o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del
rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario.
L'autorizzazione è altresì rilasciata a soggetti che
in relazione ad un'attività di composizione di controversie esercitata in
conformità alla legge svolgono un trattamento strettamente necessario al
medesimo fine.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento può riguardare dati attinenti a
soggetti che hanno assunto o intendono assumere la qualità di :
a) lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro
temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione lavoro, ovvero
di associati anche in compartecipazione o di titolari di borse di lavoro e di
rapporti analoghi;
b) amministratori o membri di organi esecutivi o di
controllo;
c) consulenti e liberi professionisti, agenti,
rappresentanti e mandatari.
CAPO II
ORGANISMI DI TIPO ASSOCIATIVO E FONDAZIONI
1) Ambito di applicazione e finalità del
trattamento.
L'autorizzazione è rilasciata anche senza
richiesta:
a) ad associazioni anche non riconosciute, ivi compresi
partiti e movimenti politici, associazioni ed organizzazioni sindacali,
patronati, associazioni a scopo assistenziale o di volontariato, a fondazioni,
comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro,
dotati o meno di personalità giuridica, nonché a cooperative sociali e società
di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e
15 aprile 1886, n.3818;
b) ad enti ed associazioni anche non riconosciute che
curano il patrocinio, il recupero, l'istruzione, la formazione professionale,
l'assistenza socio-sanitaria, la beneficenza e la tutela di diritti in favore
dei soggetti cui si riferiscono i dati o dei relativi familiari e conviventi.
Il trattamento deve essere strettamente necessario per
perseguire scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo,
dallo statuto o da un contratto collettivo.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento può riguardare dati attinenti:
a) ad associati, soci e aderenti, nonché, nei casi in
cui l'utilizzazione dei dati sia prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto,
a soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione;
b) a beneficiari, assistiti e fruitori delle attività
o dei servizi prestati dall'associazione, dall'ente o dal diverso organismo.
CAPO III
LIBERI PROFESSIONISTI
1) Ambito di applicazione e finalità del
trattamento.
L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta ai:
a) liberi professionisti, anche associati, tenuti ad
iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in
forma individuale o associata, o in conformità alle norme di attuazione
dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attività
di assistenza e consulenza;
b) soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi
speciali, istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni, recante
l'ordinamento della professione di avvocato;
c) sostituti e ausiliari che collaborano con il libero
professionista ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, praticanti e
tirocinanti, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o
siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento può riguardare dati attinenti ai
clienti.
I dati relativi ai terzi possono essere trattati solo
ove ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni
professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.
CAPO IV
IMPRESE BANCARIE ED ASSICURATIVE ED ALTRI TRATTAMENTI
1) Ambito di applicazione e finalità del
trattamento.
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza
richiesta:
a) ad imprese autorizzate o che intendono essere
autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, assicurativa o
dei fondi pensione, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa, ai
fini:
1) dell'accertamento, nei casi previsti dalle
leggi e dai regolamenti, del requisito di onorabilità nei confronti di soci e
titolari di cariche direttive o elettive;
2) dell'accertamento, nei soli casi espressamente
previsti dalla legge, di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi in
particolare ai sensi del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sull'assegno
bancario;
3) dell'accertamento di responsabilità in
relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana;
4) dell'accertamento di situazioni di concreto
rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, in relazione ad
illeciti direttamente connessi con la medesima attività.
Per questi ultimi casi, limitatamente ai trattamenti di
dati registrati in una specifica banca di dati ai sensi dell'art.1, comma 2,
lettera a) della legge 675/1996, il titolare deve inviare al Garante una
dettagliata relazione sulle modalità del trattamento.
b) a soggetti titolari di un trattamento di dati svolto
nell'ambito di un'attività di richiesta, acquisizione e consegna di atti e
documenti presso i competenti uffici pubblici, effettuata su incarico degli
interessati;
c) alle società di intermediazione mobiliare, alle
società di investimento a capitale variabile, e alle società di gestione del
risparmio e dei fondi pensione, ai fini dell'accertamento dei requisiti di
onorabilità in applicazione dei decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58 e
21 aprile 1993, n. 124, dei decreti ministeriali 11 novembre 1998, n. 468 e 14
gennaio 1997, n. 211 e di eventuali altre norme di legge o di regolamento.
2) Ulteriori trattamenti.
L'autorizzazione è rilasciata altresì:
a) a chiunque, per far valere o difendere un diritto
anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o
nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi,
dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi,
sempreché il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello
dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento;
b) a chiunque, per l'esercizio del diritto di accesso
ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e, dai
regolamenti in materia;
c) a persone fisiche e giuridiche, istituti, enti ed
organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con
licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n, 773, e
successive modificazioni e integrazioni).
Il trattamento deve essere necessario:
1) per permettere a chi conferisce uno specifico
incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di
rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero di un
diritto della personalità o di un altro diritto fondamentale ed inviolabile;
2) su incarico di un difensore nell'ambito del
procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo
assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova
(articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle relative
norme di attuazione);
d) a chiunque, per adempiere ad obblighi previsti da
disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o
in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale, contenute anche nella legge 19
marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, o per poter
produrre la documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare
d'appalto;
e) ai soggetti pubblici, ai fini dell'accertamento del
requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gara
d'appalto, come previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici, e, in
particolare, dall'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come
da ultimo modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
402.
CAPO V
DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
1) Ambito di applicazione e finalità del
trattamento.
L'autorizzazione è rilasciata per il trattamento,
ivi compresa la diffusione, di dati per finalità di documentazione, di studio e
di ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la raccolta e
la diffusione di dati relativi a pronunce giurisprudenziali.
CAPO VI
PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRATTAMENTI
Per quanto non previsto
dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresì, le
seguenti prescrizioni:
1) Dati trattati.
Possono essere trattati i soli dati essenziali per
le finalità per le quali è ammesso il trattamento e che non possano essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
2) Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati deve essere effettuato
unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente
correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità precedentemente indicati.
Fuori dei casi previsti dai Capi IV, punto 2 e V, o nei
quali la notizia è acquisita da fonti accessibili a chiunque, i dati devono
essere forniti dagli interessati, nel rispetto della disciplina prevista
dall'art. 689 del codice di procedura penale in tema di richiesta di
certificati, salvo quanto previsto dall'art. 688 del medesimo codice per ciò
che riguarda l'acquisizione di certificati del casellario giudiziale da parte di
amministrazioni pubbliche e di enti incaricati di pubblici servizi.
3) Conservazione dei dati.
Con riferimento all'obbligo previsto dall'art 9,
comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, i dati possono essere conservati per
il periodo di tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo
non superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettere c), d) ed e)
della legge, i soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza
e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. Al fine di
assicurare che i dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto
alle finalità medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il
rapporto tra i dati e i singoli obblighi, compiti e prestazioni. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non
necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'essenzialità dei dati
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente gli
obblighi, i compiti e le prestazioni.
4) Comunicazione e diffusione.
I dati possono essere comunicati e, ove previsto
dalla legge, diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente
necessari per le finalità perseguite e nel rispetto, in ogni caso, del segreto
professionale e delle altre prescrizioni sopraindicate.
5) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano
nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a
presentare una richiesta di autorizzazione al Garante, qualora il trattamento
che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che
perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente
provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento
medesimo.
Il Garante si riserva l'adozione di ogni altro
provvedimento per i trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.
Per quanto riguarda invece i trattamenti disciplinati
nel presente provvedimento, il Garante non prenderà in considerazione richieste
di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle relative
prescrizioni, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del
tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente
autorizzazione.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o
di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti
più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare,
dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che
vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del
rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle
opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non
rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del
lavoratore.
6) Efficacia temporale e disciplina
transitoria.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere
dal 1° ottobre 2000, fino al 31 dicembre 2001.