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di controllo: GARANTE SULLA PRIVACY |
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Gratuita Conformità DPR 318/99 |
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Autorizzazione al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente,
del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e
dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il
quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Considerato che il trattamento di questi dati da parte di privati ed enti
pubblici economici è permesso, di regola, solo previa autorizzazione di questa
Autorità e con il consenso scritto degli interessati (art. 22, comma 1, legge
n. 675/1996);
Considerato che una speciale disposizione (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996)
permette di trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale senza il consenso degli interessati, quando il trattamento autorizzato
dal Garante è necessario per svolgere una investigazione nell'ambito di un
procedimento penale (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle
relative norme di attuazione) o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato;
Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 29 settembre 1999, relativa al
trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 2 ottobre 1999,
e avente efficacia fino al 30 settembre 2000;
Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali rilasciate
negli anni precedenti, che sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere
ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo
conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che
verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti
autorizzatori;
Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni generali anche al
fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti che la legge n. 675/1996
pone a carico di determinate categorie di titolari, nonché di assicurare una
migliore funzionalità dell'Ufficio del Garante e di armonizzare le prescrizioni
da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza maturata;
Considerato che il Garante ha rilasciato un'autorizzazione di ordine generale
relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n.
2/2000, rilasciata il 20 settembre 2000), anche in riferimento alle predette
finalità di ordine giudiziario;
Considerato che numerosi trattamenti aventi tali finalità sono effettuati con
l'ausilio di investigatori privati, e che è pertanto opportuno integrare le
prescrizioni dell'autorizzazione n. 2/2000, mediante un ulteriore provvedimento
di ordine generale che tenga conto dello specifico contesto dell'investigazione
privata, anche al fine di armonizzare le prescrizioni da impartire alla
categoria;
Ritenuta la necessità di applicare anche al caso di specie le considerazioni già
espresse con l'autorizzazione n. 2/2000, per ciò che riguarda la natura
provvisoria delle autorizzazioni generali e i criteri direttivi prescelti per la
determinazione delle relative prescrizioni;
Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti dal Garante
all'atto della sottoscrizione dell'apposito codice di deontologia e di buona
condotta in via di definizione (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996);
Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996, che sanziona penalmente la violazione
delle prescrizioni della presente autorizzazione;
Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto
dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n.
501;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione
n. 15 del 28 giugno 2000, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore l'ing. Claudio Manganelli;
Autorizza gli investigatori privati a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.
La presente autorizzazione è rilasciata, anche
senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti,
alle associazioni e agli organismi che esercitano un'attività di investigazione
privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).
2) Categorie di dati e interessati ai quali i
dati si riferiscono.
Il trattamento può riguardare i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora ciò sia strettamente
indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti per scopi determinati
e legittimi nell'ambito delle finalità di cui al punto 1).
I dati devono essere
pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti.
3) Modalità di trattamento.
Gli investigatori privati non possono intraprendere
di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tali attività possono
essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito
incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalità
di cui al punto 1).
L'atto di incarico
deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in
sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è
collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano
l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.
I dati devono essere
registrati ed elaborati mediante logiche e forme di organizzazione strettamente
correlate alle finalità di cui al punto 1).
L'interessato o la
persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata ai sensi
dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996, ponendo in particolare evidenza
l'identità e la qualità professionale dell'investigatore, nonché la natura
facoltativa del conferimento dei dati.
Nel caso in cui i
dati sono raccolti presso terzi, è necessario informare l'interessato e
acquisire il suo consenso scritto (articoli 10, commi 3 e 4 e 22, comma 4, legge
n. 675/1996), solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello
strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria o per
svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per
ulteriori finalità non incompatibili con quelle precedentemente perseguite.
Il difensore o il
soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente
dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una
valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo
all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.
L'investigatore
privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e non può avvalersi di
altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento
dell'incarico.
Nel caso in cui si
avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del
trattamento in conformità a quanto previsto dagli articoli 8 e 19 della legge
n. 675/1996, l'investigatore privato deve vigilare con cadenza almeno
settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni
impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente
pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.
Per quanto non
previsto nella presente autorizzazione, il trattamento deve essere effettuato
nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione generale
n. 2/2000, in particolare per ciò che riguarda le informazioni relative ai
nascituri e ai dati genetici.
Il trattamento dei
dati deve inoltre rispettare le prescrizioni di un apposito codice di
deontologia e di buona condotta, in via di definizione ai sensi degli articoli
22, comma 4 e 31, comma 1, lettera h), della legge n. 675/1996.
4) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto
dall'art. 9, comma 1, lettera e) della legge n. 675/1996, i dati sensibili
possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente
necessario per eseguire l'incarico ricevuto.
A tal fine deve
essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta
pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite e
all'incarico conferito.
Una volta conclusa
la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua
forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto
che ha conferito l'incarico.
La mera pendenza del
procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad
altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non
costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione
dei dati da parte dell'investigatore privato.
5) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati possono essere comunicati unicamente al
soggetto che ha conferito l'incarico.
I dati non possono
essere comunicati ad un altro investigatore privato, salvo che questi sia stato
indicato nominativamente nell'atto di incarico e la comunicazione sia necessaria
per lo svolgimento dei compiti affidati.
I dati idonei a
rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se è necessario per
finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati (art. 23, comma
4, della legge n. 675/1996), con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
I dati relativi alla
vita sessuale non possono essere diffusi.
6) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che
rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono
tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora
il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni
suddette.
Le richieste di
autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di
adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di
cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non
prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da
effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo
che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o
da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
7) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa
comunitaria, ovvero da norme di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti
o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:
a) dagli articoli 4
(impianti e apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei
lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o su altri fatti non
rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale) della legge
20 maggio 1970, n. 300;
b) dalla legge 5
giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività e di infezione da HIV;
c) dalle norme
processuali o volte a prevenire discriminazioni;
d) dall'art. 734-bis
del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle
generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.
Restano fermi gli
obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996 e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999, concernenti i requisiti dei
dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti
a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il
trasferimento all'estero dei dati.
Restano fermi, in
particolare, gli obblighi previsti in tema di liceità e di correttezza nell'uso
di strumenti o apparecchiature che permettono la raccolta di informazioni anche
sonore o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati o di cognizione del
contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o conversazioni telefoniche,
telematiche o tra soggetti presenti.
Resta ferma la
facoltà per le persone fisiche di trattare direttamente dati per l'esclusivo
fine della tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria, anche nell'ambito
delle investigazioni relative ad un procedimento penale. In tali casi, la legge
n. 675/1996, non si applica anche se i dati sono comunicati occasionalmente ad
una autorità giudiziaria o a terzi, sempreché i dati non siano destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 3 legge n. 675/1996).
8) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere
dal 1o ottobre 2000, fino al 31 dicembre 2001.