![]() |
Organi statutari |
Aziende associate |
|
Privacy e Sicurezza
dati informatici |
||||||
| Organo
di controllo: GARANTE SULLA PRIVACY |
Valutazione
Gratuita Conformità DPR 318/99 |
INFO udl@nuoviprogetti.com |
||||
|
Link Utili |
||||||
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte
degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni.
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 20 settembre 2000
(Provvedimento n. 3/2000)
(G.U. n. 229 del 30.09.2000)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del prof.
Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del
prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il
quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Visto l'art. 22, comma 3 e comma 3-bis, della medesima legge, rispettivamente
modificato e introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135;
Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono
trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa Autorità e con il
consenso scritto degli interessati;
Considerato che il Garante può rilasciare le autorizzazioni anche d'ufficio,
nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, di
determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della
legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9
maggio 1997, n. 123);
Vista l'autorizzazione del Garante rilasciata il 29 settembre 1999 relativa al
trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e
delle fondazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
il 2 ottobre 1999 e avente efficacia fino al 30 settembre 2000;
Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali rilasciate
negli anni precedenti, che sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere
ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo
conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che
verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti
autorizzatori;
Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni generali anche al
fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti che la legge n. 675/1996
pone a carico di determinate categorie di titolari, nonché di assicurare una
migliore funzionalità dell'ufficio del Garante e di armonizzare le prescrizioni
da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza maturata;
Ritenuto opportuno che tali nuove autorizzazioni provvisorie siano a tempo
determinato, in conformità anche a quanto previsto dal regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di questa Autorità emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
Ritenuta, tuttavia, la necessità che anche le nuove autorizzazioni prendano
anch'esse in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati,
di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché
il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di questi
aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle
norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione
semplificata (art. 7, comma 5-quater);
Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a
ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero
comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità
delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità
personale, princìpi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in
materia dal Consiglio d'Europa;
Considerato che un numero elevato di trattamenti di dati sensibili è effettuato
da enti ed organizzazioni di tipo associativo e da fondazioni, per la
realizzazione di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo e che è pertanto
necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai
sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;
Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la violazione
delle prescrizioni della presente autorizzazione;
Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto
dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n.
501;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n.
15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore il prof. Ugo De Siervo;
Autorizza il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996 da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo, alle condizioni di seguito indicate.
1) Ambito di applicazione e finalità del
trattamento.
La presente autorizzazione è rilasciata senza
richiesta:
a) alle associazioni anche non riconosciute, ivi
comprese le confessioni religiose e le comunità religiose, salvo quanto
previsto dall'art. 22, comma 1-bis, come introdotto dall'art. 5, comma 1 del
decreto legislativo n. 135/1999, i partiti e i movimenti politici, le
associazioni e le organizzazioni sindacali, i patronati, le associazioni di
categoria, le organizzazioni assistenziali o di volontariato, nonché le
federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità,
ove esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo;
b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente,
consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità
giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
c) alle cooperative sociali e alle società di mutuo
soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile
1886, n. 3818.
L'autorizzazione è rilasciata altresì agli istituti
scolastici anche di tipo non associativo, limitatamente al trattamento dei dati
idonei a rivelare le convinzioni religiose e per le operazioni strettamente
necessarie per l'applicazione dell'art. 310 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di
scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o
dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento
di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche
di tipo non professionistico, di istruzione anche con riguardo alla libertà di
scelta dell'insegnamento religioso, di formazione, di ricerca scientifica, di
patrocinio, di tutela dell'ambiente e delle cose d'interesse artistico e
storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza
sociale o socio-sanitaria.
La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per
far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede
giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di
conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai
regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché il diritto da far valere o
difendere sia di rango pari a quello dell'interessato, e i dati siano trattati
esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario per
il suo perseguimento.
La presente autorizzazione è rilasciata inoltre per
l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di
quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Per i fini predetti, il trattamento dei dati sensibili
può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi,
di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa
dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso organismo, o per
l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste,
bollettini e simili.
Qualora i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) si
avvalgano di persone giuridiche o di altri organismi con scopo di lucro per
perseguire le predette finalità, ovvero richiedano ad essi la fornitura di
beni, prestazioni o servizi, la presente autorizzazione è rilasciata anche ai
medesimi organismi e persone giuridiche.
I soggetti di cui alle lettere a), b) e c), possono
comunicare alle persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro, titolari
di un autonomo trattamento, i soli dati sensibili strettamente indispensabili
per le attività di effettivo ausilio alle predette finalità, con particolare
riferimento alle generalità degli interessati e ad indirizzari, sulla base di
un atto scritto che individui con precisione le informazioni comunicate, le
modalità del successivo utilizzo e le particolari misure di sicurezza adottate.
La dichiarazione scritta di consenso degli interessati deve porre tale
circostanza in particolare evidenza, e deve recare la precisa menzione dei
titolari del trattamento e delle finalità da essi perseguite. Le persone
giuridiche e gli organismi con scopo di lucro, oltre a quanto previsto nei punti
3) e 5) in tema di pertinenza e di non eccedenza dei dati, possono trattare i
dati così acquisiti solo per scopi di ausilio alle finalità predette, ovvero
per scopi amministrativi e contabili.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento può riguardare i dati sensibili
attinenti:
a) agli associati, ai soci e, se strettamente
indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1), ai
relativi familiari e conviventi;
b) agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori,
nonché ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o che
hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione o il diverso
organismo;
c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o
onorifiche;
d) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle
attività o dei servizi prestati dall'associazione o dal diverso organismo,
limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o all'atto
costitutivo, ove esistenti;
e) agli studenti iscritti o che hanno presentato
domanda di iscrizione agli istituti di cui al punto 1) e, qualora si tratti di
minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potestà;
f) ai lavoratori dipendenti degli associati e dei soci,
limitatamente ai dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale e alle operazioni necessarie per adempiere
a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi anche aziendali.
3) Categorie di dati oggetto di trattamento.
L'autorizzazione non riguarda i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ai quali si riferisce
l'autorizzazione generale n. 2/1999.
Il trattamento può avere per oggetto gli altri dati
sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale.
Il trattamento può riguardare i dati e le operazioni
indispensabili per perseguire le finalità di cui al punto 1) o, comunque, per
adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai
regolamenti o dai contratti collettivi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve
essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei
dati rispetto ai predetti obblighi e finalità, in particolare per quanto
riguarda i dati che rivelano le opinioni e le intime convinzioni.
4) Modalità di trattamento.
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli
9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/1999, concernenti i requisiti dei dati personali, la
sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il
profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento all'estero
dei dati, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente
con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate
alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 1).
Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il
consenso scritto dell'interessato e di informare l'interessato medesimo, in
conformità a quanto previsto dagli articoli 10 e 22 della legge n. 675/1996.
5) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto
dall'art. 9, comma 1, lettera e) della legge n. 675/1996, i dati sensibili
possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per
perseguire le finalità e gli scopi di cui ai punto 1), ovvero per adempiere
agli obblighi ivi menzionati.
Le verifiche di cui al punto 3) devono riguardare anche
la pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto all'attività svolta
dall'interessato o al rapporto che intercorre tra l'interessato e
l'associazione, la fondazione, il comitato o il diverso organismo, tenendo
presente il genere di prestazione, di beneficio o di servizio offerto
all'interessato e la posizione di quest'ultimo rispetto all'associazione, alla
fondazione, al comitato o al diverso organismo.
6) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati sensibili possono essere comunicati, e ove
necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e
agli obblighi di cui al punto 1) e tenendo presenti le altre prescrizioni
sopraindicate.
7) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano
nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a
presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il
trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che
perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente
provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento
medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di
autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni
del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate
nella presente autorizzazione.
8) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa
comunitaria, da norme di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o
limiti in materia di trattamento di dati personali.
Restano inoltre ferme le norme volte a prevenire
discriminazioni, e in particolare le disposizioni contenute nel decreto-legge 26
aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993,
n. 205, in materia di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi e di delitti di genocidio.
9) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere
dal 1o ottobre 2000, fino al 31 dicembre 2001.