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Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente,
del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e
dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, il quale
individua come "sensibili", tra l'altro, i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale;
Visto l'art. 23 della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
Visto l'art. 22, comma 3 e comma 3-bis, della legge n. 675/1996, rispettivamente
modificato ed introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché il provvedimento del Garante n. 1/P/2000
del 30 dicembre 1999 - 13 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 2000, con il quale sono state
individuate le rilevanti finalità di interesse pubblico di cui all'art. 22,
comma 3, della legge n. 675/1996;
Visto l'art. 23, comma 1-bis, della legge n. 675/1996 che prevede "modalità
semplificate per le informative di cui all'art. 10 della medesima legge e per la
prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di
organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o
accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei
dati da parte dei medesimi soggetti"; considerato che analoghe modalità
semplificate sono previste dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n.
135/1999;
Considerato che il Garante può rilasciare l'autoriz-zazione anche d'ufficio,
nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, di
determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della
legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9
maggio 1997, n. 123);
Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 29 settembre 1999 relativa al
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 2 ottobre 1999
e avente efficacia fino al 30 settembre 2000;
Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali rilasciate
negli anni precedenti, che sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere
ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo
conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che
verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti
autorizzatori;
Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni generali anche al
fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti che la legge n. 675/1996
pone a carico di determinate categorie di titolari, nonché di assicurare una
migliore funzionalità dell'Ufficio del Garante e di armonizzare le prescrizioni
da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza maturata;
Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, come
integrato e modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
281, secondo cui il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è
consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione da rilasciare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata normativa integrativa;
Considerato che il trattamento dei dati genetici può essere proseguito nei
limiti di quanto disposto dalla presente autorizzazione fino al rilascio della
predetta autorizzazione;
Ritenuto opportuno che tali nuove autorizzazioni provvisorie siano a tempo
determinato, in conformità anche a quanto previsto dal regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di questa Autorità emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
Ritenuta la necessità che le nuove autorizzazioni prendano anch'esse in
considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di
interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il
periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali
aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle
norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione
semplificata (art. 7, comma 5-quater);
Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a
ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero
comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità
delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità
personale, princìpi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in
materia di dati sanitari dal Consiglio d'Europa ed in particolare dalla
Raccomandazione N.R (97) 5 in base alla quale i dati sanitari devono essere
trattati, di regola, solo nell'ambito dell'assistenza sanitaria o sulla base di
regole di segretezza di efficacia pari a quelle previste in tale ambito;
Considerato che un numero elevato di trattamenti di dati idonei a rivelare lo
stato di salute è effettuato per finalità di prevenzione e di cura, o che
riguardano, in particolare, la gestione di servizi socio-sanitari, la ricerca
scientifica e la fornitura di prestazioni, beni o servizi all'interessato, e che
è pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione
generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;
Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la violazione
delle prescrizioni della presente autorizzazione;
Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto
dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n.
501;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n.
15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore il prof. Ugo De Siervo;
Autorizza:
a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare
i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni
siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o
della collettività, e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato
per effettiva irreperibilità;
1) il trattamento sia finalizzato alla tutela
dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività;
1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.
1.2. L'autorizzazione è rilasciata, altresì, ai seguenti soggetti:
1.3. La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per il
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
quando il trattamento sia necessario:
2) Categorie di dati oggetto di trattamento.
Il trattamento
può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti
o alle finalità di cui al punto 1), e può comprendere le informazioni relative
a stati di salute pregressi.
Devono essere
considerati sottoposti all'ambito di applicazione della presente autorizzazione,
anche i seguenti dati:
a) le informazioni
relative ai nascituri, che devono essere trattate alla stregua dei dati
personali in conformità a quanto previsto dalla citata raccomandazione N.R (97)
5 del Consiglio d'Europa;
b) i dati genetici,
limitatamente alle informazioni e alle operazioni indispensabili per tutelare
l'incolumità fisica e la salute dell'interessato, di un terzo o della
collettività, sulla base del consenso ai sensi degli articoli 22 e 23 della
legge n. 675/1996. In mancanza del consenso, se il trattamento è volto a
tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, il
trattamento può essere iniziato o proseguito solo previa apposita
autorizzazione del Garante. I dati genetici non possono essere trattati dai
soggetti di cui al punto 1.2, lettere c), d), e) ed f). Le informative
all'interessato previste dall'art. 10 della legge n. 675/1996 devono porre in
particolare evidenza il diritto dell'interessato di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati genetici che lo riguardano. Fino alla data in
cui sarà efficace l'apposita autorizzazione per il trattamento dei dati
genetici prevista dall'art. 17, comma 5, del decreto n. 135/1999, e successive
modificazioni ed integrazioni, i dati genetici trattati per fini di prevenzione,
di diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato, ovvero per finalità di
ricerca scientifica, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità o
per consentire all'interessato di prendere una decisione libera e informata,
ovvero per finalità probatorie in sede civile o penale, in conformità alla
legge.
3) Modalità di trattamento.
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli
9, 15 e 17 della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 318/1999, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza e i limiti
posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità
degli interessati, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato
unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente
correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra elencati.
Restano inoltre
fermi gli obblighi di acquisire il consenso dell'interessato e di informarlo in
conformità a quanto previsto dagli articoli 10, 22 e 23 della legge n.
675/1996. Per le informazioni relative ai nascituri, il consenso è prestato
dalla gestante.
4) Conservazione dei dati.
Nel quadro del
rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e) della legge n.
675/1996, i dati possono essere conservati, per un periodo non superiore a
quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3),
ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine deve essere
verificata periodicamente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o
cessati.
5) Comunicazione e diffusione dei dati.
Ai sensi
dell'art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996, i dati idonei a rivelare lo
stato di salute possono essere diffusi solo se necessario per finalità di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
I dati idonei a
rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il caso in cui la
diffusione riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato e per i
quali l'interessato stesso non abbia manifestato successivamente la sua
opposizione per motivi legittimi.
I dati idonei a
rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono essere comunicati,
nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di
cui al punto 1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse
di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività
strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura
all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e
le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di volontariato e i
familiari dell'interessato.
6) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano
nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a
presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il
trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di
autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di
adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di
cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non
prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da
effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo
che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o
da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione,
relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del
numero di persone interessate.
7) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa
comunitaria, da norme di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o
limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in
particolare:
a) dall'art. 5,
comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, il quale prevede che la rilevazione
statistica della infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che non
consentano l'identificazione della persona;
b) dall'art. 11
della legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero, la
casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di
interruzione di gravidanza devono inviare al medico provinciale competente per
territorio una dichiarazione che non faccia menzione dell'identità della donna;
c) dall'art. 734-bis
del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle
generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.
Restano altresì
fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e
l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto
professionale, nonché gli obblighi deontologici previsti, in particolare, dal
codice di deontologia medica adottato il 3 ottobre 1998 dalla Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Resta ferma, infine,
la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in
particolare, nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate
all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.
8) Efficacia temporale.
La presente
autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1o ottobre 2000, fino al
31 dicembre 2001.