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Codici di deontologia e di buona condotta relativi ai
dati personali utilizzati per finalità storiche, statistiche, di ricerca
scientifica, di investigazioni difensive, e ai dati personali utilizzati da
operatori sanitari e da istituzioni bancarie e finanziarie.
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2000
(G.U. n. 46 del 25.02.2000)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta del 10 febbraio 2000, con la
partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio
Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, lettera h), della citata legge n.
675/1996, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito
delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività,
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
Considerato che la legge n. 675/1996 prevede che il Garante promuova un codice
di deontologia in materia di attività giornalistica (adottato il 29 luglio 1998
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998), nonché un
codice di deontologia e di buona condotta in materia di investigazioni difensive
e di dati utilizzati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
(art. 22, comma 4, legge n. 675/1996);
Considerato che il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di
trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca
scientifica, e in particolare l'art. 6, comma 1, prevede che entro sei mesi
dalla data del 1° ottobre 1999, il Garante promuova la sottoscrizione di uno o
più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate, tenendo
conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti;
Visti gli articoli 7, comma 5, e 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo;
Considerato che l'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135, quale modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
282, prevede che per quanto non previsto dal decreto di cui all'art. 23, comma
1-bis, della legge n. 675/1996, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale da parte di organismi sanitari e di esercenti
le professioni sanitarie è fatto oggetto di appositi codici di deontologia e di
buona condotta adottati ai sensi dell'art.31, comma 1, lettera h), della
medesima legge;
Considerata la necessità di adempiere alle predette disposizioni di legge e di
promuovere altresì un ulteriore codice relativo alle attività bancarie e
finanziarie in ragione dei diversi profili applicativi emersi e del loro rilievo
rispetto alla generalità dei cittadini;
Considerata la necessità di osservare il principio di rappresentatività
nell'ambito delle categorie coinvolte e di acquisire maggiori elementi di
valutazione dai diversi soggetti potenzialmente interessati alla sottoscrizione
di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori;
Ritenuta l'opportunità di conferire la massima pubblicità all'iniziativa del
Garante e al procedimento per la sottoscrizione dei predetti codici di
deontologia e di buona condotta anche attraverso la pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione
incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in
funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle
disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli Stati
membri;
Considerata la necessità che i codici su base nazionale siano adottati tenendo
conto degli eventuali progetti di codici di condotta comunitari;
Riservata l'iniziativa di promuovere ulteriori codici di deontologia e di buona
condotta in altri settori di rilevante interesse generale;
Visti gli atti d'ufficio e le richieste di soggetti pubblici e privati sinora
pervenute;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1998, n. 501;
Relatore il prof. Ugo De Siervo;
Tutto ciò premesso il Garante:
1) promuove la
sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta nei
settori di seguito indicati:
a) trattamenti di dati personali per scopi storici
effettuati da archivisti e utenti;
b) trattamenti di dati personali per scopi statistici e
di ricerca scientifica;
c) trattamenti di dati personali ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive o per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato;
d) trattamenti di dati personali effettuati da
istituzioni bancarie e finanziarie;
e) trattamenti di dati personali effettuati da
organismi sanitari ed esercenti le professioni sanitarie;
2) invita tutti i soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, aventi titolo
a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base al principio di
rappresentatività di cui all'art. 31, comma 1, lettera h), della legge n.
675/1996, a darne comunicazione a questa Autorità entro il 31 marzo 2000 al
seguente indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali, Largo del
Teatro Valle, 6 - 00186 Roma – fax 06/6818649 - e-mail:
codicigaranteprivacy.it
3) riserva ad altri provvedimenti la verifica della
conformità alle leggi e ai regolamenti dei progetti di codici, l'esame di
eventuali osservazioni, nonché le iniziative necessarie ai sensi del citato
art. 31, comma 1, lettera h), per garantirne la diffusione e il rispetto