| Newsletter - 26 gennaio 2004 |
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Aziende sanitarie
locali e privacy dei pazienti Una azienda sanitaria romana è finita sotto la lente del Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) per non aver rispettato le norme sulla privacy. In occasione del rilascio della tessera per l’esenzione dal pagamento del ticket la Asl avrebbe chiesto ad una malata anche copia del certificato medico che attesta la malattia dalla quale è affetta e che le dà diritto all’esenzione. Nell’impossibilità di fare una fotocopia all’interno dell’ufficio pubblico, la paziente si era dovuta recare presso un vicino tabaccaio dove aveva trovato in attesa altri malati che seguivano la stessa trafila. Per avere la copia del certificato, dove era indicata la diagnosi di tumore, era stata dunque costretta ad esibirlo al tabaccaio del quartiere dove abita. La donna aveva infatti denunciato il caso con una lettera ad un quotidiano nella quale raccontava quanto accaduto e lamentava la violazione dei più elementari diritti alla riservatezza. Il Garante, venuto a conoscenza del fatto, ha immediatamente disposto accertamenti per verificare innanzitutto se vi sia stato un eccesso nella richiesta di dati personali all’interessata. Entro la fine di febbraio l’azienda sanitaria dovrà comunicare al Garante quali procedure utilizza per il rilascio dei documenti che consentono l’esenzione dal pagamento del ticket ed in base a quale norma verrebbe richiesta copia del certificato medico che attesta la patologia per la quale si chiede l’esenzione. L’azienda dovrà inoltre far sapere le misure che intende adottare, alla luce dell’entrata in vigore - il primo gennaio 2004 - del Codice sulla privacy, per assicurare il più possibile la dignità e la riservatezza delle persone che si recano presso i suoi uffici. Il nuovo Codice infatti prescrive una serie di accorgimenti che dovranno essere adottati dalle strutture sanitarie per migliorare il rapporto quotidiano con gli assistiti. Tra questi l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, l’adozione di postazioni di lavoro riservate che non permettano, durante i colloqui, di far conoscere ai vicini informazioni sullo stato di salute, una maggiore tutela del segreto professionale al quale ora è tenuto anche il personale paramedico. Nel caso l’azienda sanitaria non ottemperasse alle richieste del Garante rischia una sanzione amministrativa che va da quattro mila a 24 mila euro.
Dati dei passeggeri
europei e voli negli Usa Ancora un no dei Garanti per la privacy europei alle richieste dell’Amministrazione Usa. Sono ancora insufficienti le garanzie che le autorità americane offrono riguardo al trasferimento dei dati dei passeggeri europei che volano negli Usa. Il Gruppo che riunisce le Autorità europee di protezione dati ha ritenuto che, nonostante alcuni miglioramenti, non sussistano le condizioni per valutare "adeguata" la protezione dei dati personali che dovrebbero essere trasferiti negli Usa secondo quanto richiesto dalle autorità americane. Da un parte non vengono rispettati i principi fondamentali sanciti dalla Direttiva europea, e dall’altra gli "impegni" assunti dall’Amministrazione americana non hanno alcun valore di vincolo giuridico. La posizione del Gruppo, che riunisce a Bruxelles le Autorità europee di protezione dati, presieduto da Stefano Rodotà, è espressa in un parere adottato lo scorso 29 gennaio relativo alla "Protezione adeguata dei dati personali contenuti nel Passenger Name Record" (PNR) da trasferire al Bureau of Customs and Border Protection (Ufficio per la tutela doganale e dei confini) degli Usa (disponibile in inglese al seguente indirizzo: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp87_en.pdf ). É la terza volta che i Garanti si pronunciano sul tema, dopo il parere dell’ottobre 2002 e quello del 13 giugno 2003 (v. Newsletter 16 - 22 giugno 2003). Pur dando atto di alcuni miglioramenti rispetto alla configurazione inizialmente prospettata dall’Amministrazione Usa - alla luce dell’ultima versione del documento contenente gli "impegni" Usa (12 gennaio 2004) in materia, e della Comunicazione indirizzata dalla Commissione europea al Parlamento europeo ed al Consiglio dell’Ue sul "Trasferimento dei dati contenuti nel Passenger Name Record" del mese di dicembre 2003, nonché degli sviluppi del dialogo in corso fra Amministrazione Usa e Commissione europea proprio su questo tema - il Gruppo non ha ritenuto che fossero state soddisfatte le condizioni minime (in parte già indicate a suo tempo) per consentire alla Commissione Ue di giungere alla valutazione di "adeguatezza" che la Direttiva europea 95/46 prevede al fine di trasferire lecitamente dati personali verso un Paese terzo (come gli Stati Uniti). In che cosa consistono queste condizioni?
NEWSLETTER del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002). Direttore responsabile: Baldo Meo. Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n. 121 - 00186 Roma. Tel: 06.69677.1 - Fax: 06.69677.785 Newsletter è consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it | ||