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Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
L. 31 dicembre 1996, n. 676
(S.O. n. 3 alla Gazz. Uff. n. 5 dell'8 gennaio 1997)
Art. 1 - Delega per l'emanazione di
disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) specificare le modalità di trattamento dei dati
personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo conto
dei princìpi contenuti nella raccomandazione n. R. (83) 10, adottata il 23
settembre 1983 dal Consiglio d'Europa, e successive modificazioni, con
particolare riferimento alla durata della loro conservazione ed alle garanzie
adeguate prescritte dalla normativa comunitaria riguardo ai dati raccolti per
scopi diversi da quelli statistici, storici o scientifici e successivamente
conservati per tali, diverse, finalità;
b) garantire la piena attuazione dei princìpi previsti
dalla legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi settori
di attività, nel rispetto dei criteri direttivi e dei princìpi della normativa
comunitaria e delle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa:
1) n. R. (81) 1, del 23 gennaio 1981, in materia di
dati sanitari, e successive modificazioni;
2) n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati
utilizzati per fini di direct marketing;
3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati
impiegati per scopi di sicurezza sociale;
4) n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati
utilizzati per finalità di lavoro;
5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di
dati personali utilizzati per finalità di pagamento e di altre operazioni
connesse;
6) n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla
comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici;
7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione
dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare
riguardo ai servizi telefonici;
c) razionalizzare il trattamento economico del
personale del Garante per la protezione dei dati personali in relazione a quello
previsto dall'ordinamento per ogni altra Autorità di garanzia secondo il
tendenziale criterio dell'uniformità a parità di responsabilità
costituzionale;
d) individuare i presupposti per l'attribuzione di un
numero di identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, e per il
trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso connesse, nonché per il
collegamento con altri dati, sentita l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, prevedendo adeguate garanzie con riferimento ai numeri
di identificazione personale connessi a dati di carattere sensibile o idonei a
rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e
3 del codice di procedura penale;
e) stabilire le modalità e i termini per
l'aggiornamento, per la rettificazione e per le altre modificazioni dei dati
effettuati in conseguenza dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di un
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, quando i dati
personali sono riprodotti su disco ottico;
f) prevedere forme semplificate di notificazione del
trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all'estero, con
particolare riguardo ai trattamenti non automatizzati di dati diversi da quelli
sensibili e da quelli di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale, ed
ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per trattamenti da individuare
preventivamente che, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati
personali, non presentino rischi di un danno all'interessato, ferma restando
l'applicabilità delle altre disposizioni di legge;
g) prevedere forme di semplificazione degli adempimenti
a carico delle piccole imprese e di coloro che esercitano imprese artigiane;
h) estendere l'applicazione delle disposizioni relative
al trattamento dei dati da parte di chi esercita la professione di giornalista,
ad eccezione delle disposizioni concernenti i dati sensibili, ai soggetti che
esercitano con carattere di continuità l'attività di pubblicista o di
praticante giornalista iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui agli
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
i) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi
dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i princìpi
desumibili dalla medesima legislazione, sulla base dei seguenti criteri:
1) pieno recepimento dei princìpi medesimi;
2) rispetto dei princìpi stabiliti dalla Convenzione
n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di
dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché della normativa
comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R. (87)
15, adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio d'Europa;
3) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici titolari
dei trattamenti esclusi, nonché dei medesimi trattamenti;
4) introduzione degli adattamenti resi indispensabili
dalla specificità degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti in ambito
pubblico;
5) particolare considerazione per i trattamenti di dati
che implichino maggiori rischi di un danno all'interessato;
6) specificazione delle modalità attraverso le quali
si svolge il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che presiedono
ai suddetti trattamenti in ambito pubblico;
l) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo
dell'informatica giuridica e le modalità di collegamento, per l'autorità
giudiziaria e per l'autorità di pubblica sicurezza, con le banche dati della
pubblica amministrazione;
m) mantenere il raccordo tra le attività del Garante
per la protezione dei dati personali e quelle dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, e successive modificazioni, nonché l'armonizzazione dello stato giuridico
del relativo personale;
n) stabilire le modalità applicative della
legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di
comunicazione e di informazione offerti per via telematica, individuando i
titolari del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la
corrispondenza privata, nonché i compiti del gestore anche in rapporto alle
connessioni con reti sviluppate su base internazionale;
o) individuare i casi in cui, all'atto della
comunicazione o della diffusione di dati personali provenienti da archivi,
registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba
essere indicata la fonte di acquisizione dei dati.
Art. 2. - Delega per l'emanazione di
disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) rispetto dei princìpi e della impostazione
sistematica della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione
che, dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentiti il Garante
per la protezione dei dati personali e nelle materie di sua competenza l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, si dimostrino necessarie per
realizzarne pienamente i princìpi o per assicurarne la migliore attuazione o
per adeguarla all'evoluzione tecnica del settore.
Art. 3. - Esercizio della delega
I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2
sono adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.