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Privacy e Sicurezza
dati informatici |
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di controllo: GARANTE SULLA PRIVACY |
Valutazione
Gratuita Conformità DPR 318/99 |
INFO udl@nuoviprogetti.com |
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Link Utili |
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Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali»;
Ritenuto che ai sensi dell'articolo
15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, occorre individuare, in via
preventiva, le misure minime di sicurezza per i dati personali oggetto di
trattamento, al fine di assicurare il funzionamento delle misure sanzionatorie
penali previste dall'articolo 36 della medesima legge;
Visto l'articolo 17, comma 1,
lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 26 aprile 1999;
Ritenuto di dover comunque
garantire la possibilità, in caso di più incaricati del trattamento, di
limitare l'ac-cesso a determinati dati personali attraverso la previsione di una
specifica parola chiave per tali dati, senza operare, quindi, alcuna
equiparazione tra tale ipotesi e quella relativa alla previsione di un'unica
parola chiave per l'accesso al sistema;
Viste le deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 luglio e del 23 luglio
1999;
Sulla proposta del Ministro di
grazia e giustizia;
il seguente regolamento:
CAPO
I
PRINCIPI
GENERALI
Art.
l.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento
si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, di seguito denominata legge. Ai medesimi fini si intendono per:
a) «misure minime»: il complesso
delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza, previste nel presente regolamento, che configurano il livello minimo
di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti dall'articolo 15, comma
1, della legge;
b) «strumenti»: i mezzi
elettronici o comunque automatizzati con cui si effettua il trattamento;
c) «amministratori di sistema»: i
soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema
operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne
l'utilizzazione.
CAPO
II
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO CON
STRUMENTI ELETTRONICI O COMUNQUE AUTOMATIZZATI.
Sezione
I
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO MEDIANTE ELABORATORI NON ACCESSIBILI DA ALTRI
ELABORATORI O TERMINALI.
Art.
2.
Individuazione
degli incaricati
1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 8, se il trattamento dei dati personali è effettuato per fini
diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge mediante elaboratori non
accessibili da altri elaboratori o terminali, devono essere adottate,
anteriormente all'inizio del trattamento, le seguenti misure:
a) prevedere una parola chiave per l'accesso ai dati,
fornirla agli incaricati del trattamento e, ove tecnicamente possibile in
relazione alle caratteristiche dell'elaboratore, consentirne l'autonoma
sostituzione, previa comunicazione ai soggetti preposti ai sensi della lettera
b);
b) individuare per iscritto, quando vi è più di un
incaricato del trattamento e sono in uso più parole chiave, i soggetti preposti
alla loro custodia o che hanno accesso ad informazioni che concernono le
medesime.
Sezione
II
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO MEDIANTE ELABORATORI ACCESSIBILI IN RETE
Art.
3. Classificazione
1. Ai fini della presente sezione
gli elaboratori accessibili in rete impiegati nel trattamento dei dati personali
sono distinti in:
a) elaboratori accessibili da altri
elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico;
b) elaboratori accessibili mediante
una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico.
Art.
4.
Codici
identificativi e protezione degli elaboratori
1. Nel caso di trattamenti
effettuati con gli elaboratori di cui all'articolo 3, oltre a quanto previsto
dall'articolo 2 devono essere adottate le seguenti misure:
a) a ciascun utente o incaricato
del trattamento deve essere attribuito un codice identificativo personale per
l'utilizzazione dell'elaboratore; uno stesso codice, fatta eccezione per gli
amministratori di sistema relativamente ai sistemi operativi che prevedono un
unico livello di accesso per tale funzione, non può, neppure in tempi diversi,
essere assegnato a persone diverse;
b) i codici identificativi
personali devono essere assegnati e gestiti in modo che ne sia prevista la
disattivazione in caso di perdita della qualità che consentiva l'accesso
all'elaboratore o di mancato utilizzo dei medesimi per un periodo superiore ai
sei mesi;
c) gli elaboratori devono essere
protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all'art.
615-quinquies del codice penale, mediante idonei programmi, la cui efficacia ed
aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale.
2. Le disposizioni di cui al comma
1, lettere a) e b), non si applicano ai trattamenti dei dati personali di cui è
consentita la diffusione.
Art.
5.
Accesso
ai dati particolari
1. Per il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24
della legge effettuato ai sensi dell'articolo 3, l'accesso per effettuare le
operazioni di trattamento è determinato sulla base di autorizzazioni assegnate,
singolarmente o per gruppi di lavoro, agli incaricati del trattamento o della
manutenzione. Se il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera b), sono oggetto di autorizzazione anche gli strumenti che possono
essere utilizzati per l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico.
2. L'autorizzazione, se riferita
agli strumenti, deve individuare i singoli elaboratori attraverso i quali è
possibile accedere per effettuare operazioni di trattamento.
3. Le autorizzazioni all'accesso sono rilasciate e revocate
dal titolare e, se designato, dal responsabile. Periodicamente, e comunque
almeno una volta l'anno, è verificata la sussistenza delle condizioni per la
loro conservazione.
4. L'autorizzazione all'accesso
deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente
per lo svolgimento delle operazioni di trattamento o di manutenzione.
5. La validità delle richieste di
accesso ai dati personali è verificata prima di consentire l'accesso stesso.
6. Non è consentita
l'utilizzazione di un medesimo codice identificativo personale per accedere
contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro.
7. Le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 6 non si applicano al trattamento dei dati personali di cui è consentita
la diffusione.
Art.
6.
Documento
programmatico sulla sicurezza
1. Nel caso di trattamento dei dati
di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato mediante gli elaboratori
indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera b), deve essere predisposto e
aggiornato, con cadenza annuale, un documento programmatico sulla sicurezza dei
dati per definire, sulla base dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei
compiti e delle responsabilità nell'ambito delle sirutture preposte al
trattamento dei dati stessi:
a) i criteri tecnici e
organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure
di sicurezza nonché le procedure per controllare l'accesso delle persone
autorizzate ai locali medesimi;
b) i criteri e le procedure per
assicurare l'integrità dei dati;
c) i criteri e le procedure per la
sicurezza delle trasmissioni dei dati, ivi compresi quelli per le restrizioni di
accesso per via telematica;
d) l'elaborazione di un piano di
formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento dei rischi
individuati e dei modi per prevenire danni.
2. L'efficacia delle misure di sicurezza adottate ai
sensi del comma 1 deve essere oggetto di controlli periodici, da eseguirsi con
cadenza almeno annuale.
Art.
7.
Reimpiego
dei supporti di memorizzazione
1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e
24 della legge effettuato con gli strumenti di cui all'articolo 3, i supporti
gia utilizzati per il trattamento possono essere riutilizzati qualora le
informazioni precedentemente contenute non siano tecnicamente in alcun modo
recuperabili, altrimenti devono essere distrutti.
Sezione
III
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO PER FINI ESCLUSIVAMENTE PERSONALI
Art.
8.
Parola
chiave
1. Ai sensi dell'articolo 3 della
legge, il trattamento per fini esclusivamente personali dei dati di cui agli
articoli 22 e 24 della legge, effettuato con elaboratori stabilmente accessibili
da altri elaboratori, è soggetto solo all'obbligo di proteggere l'accesso ai
dati o al sistema mediante l'utilizzo di una parola chiave, qualora i dati siano
organizzati in banche di dati.
CAPO
III
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI CON STRUMENTI DIVERSI DA QUELLI ELETTRONICI O COMUNQUE
AUTOMATIZZATI.
Art.
9.
Trattamento
di dati personali
1. Nel caso di trattamento di dati
personali per fini diversi da quelli dell'articolo 3 della legge, effettuato,
con strumenti diversi da quelli previsti dal capo II, sono osservate le seguenti
modalità:
a) nel designare gli incaricati del
trattamento per iscritto e nell'impartire le istruzioni ai sensi degli articoli
8, comma 5, e 19 della legge, il titolare o, se designato, il responsabile
devono prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la
cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro
assegnati;
b) gli atti e i documenti
contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e,
se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi
conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate.
2. Nel caso di trattamento di dati
di cui agli articoli 22 e 24 della legge, oltre a quanto previsto nel comma 1,
devono essere osservate le seguenti modalità:
a) se affidati agli incaricati del
trattamento, gli atti e i documenti contenenti i dati sono conservati, fino alla
restituzione, in contenitori muniti di serratura;
b) l'accesso agli archivi deve
essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi
vengono ammessi dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi.
Art. 10.
Conservazione della documentazione relativa al trattamento
l. I supporti non informatici
contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento di dati
personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge devono essere conservati e
custoditi con le modalità di cui all'articolo 9.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.