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CONSIGLIO
NAZIONALE DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI ED ECONOMISTI D'IMPRESA
DRAFT N. 36
21 novembre 2000
Premessa
1.
Le nuove autorizzazioni generali
2.
Liberi professionisti
3.
Organismi associativi e
fondazioni
4.
Le misure minime di sicurezza.
Premessa
La presente circolare integra le notizie contenute nel
precedente Draft n. 11/2000[1],
nel quale sono stati analizzati, da un lato, gli aspetti generali della Legge 31
dicembre 1996, n. 675, contenente norme sulla tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, dall’altro, le
disposizioni inerenti l’adozione delle misure minime di sicurezza previste
dall’articolo 15, secondo comma, della medesima Legge, e disciplinate dal Dpr
28 luglio 1999, n. 318.
In particolare, la presente circolare si occupa del
rinnovo delle autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili e dei
dati a carattere giudiziario da parte di liberi professionisti, associazioni e
fondazioni e del provvedimento che proroga i tempi per l’adozione delle misure
minime di sicurezza.
Prima di procedere all’analisi di tali provvedimenti,
si ritiene opportuno fare le seguenti precisazioni:
a)
per dati sensibili si intendono
quei dati personali idonei a rivelare “l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale”, nonché a rivelare “lo stato
di salute e la vita sessuale” (articolo 22, primo comma);
b)
per il trattamento dei dati
sensibili e dei dati a carattere giudiziario (ovvero dei dati particolari), il
responsabile del trattamento[2]
è obbligato a richiedere il consenso scritto dell’interessato e
l’autorizzazione del Garante;
c)
in luogo delle autorizzazioni
individuali, il Garante, ai sensi dell’articolo 41, c. 7, ultimo periodo[3],
può rilasciare anche autorizzazioni a carattere generale, valevoli cioè per
intere categorie di titolari o per categorie di dati.
1.
Le nuove autorizzazioni generali
Le precedenti autorizzazioni generali al trattamento dei
dati sensibili e dei dati a carattere giudiziario hanno perso efficacia il 30
settembre 2000, dopo un anno dalla loro emanazione. Poiché tali autorizzazioni
hanno consentito di semplificare e accelerare gli adempimenti in materia di
tutela della privacy, il Garante ha ritenuto opportuno procedere al loro
rinnovo. La decisione del Garante prende atto anche del fatto che le
autorizzazioni generali, prescrivendo misure e accorgimenti uniformi, offrono
una maggiore garanzia sia agli interessati sia ai responsabili del trattamento
dei dati sensibili e/o giudiziari.
I responsabili del trattamento, in particolare, possono
adempiere le prescrizioni contenute nella Legge sulla privacy con maggiore
celerità, saltando la fase della richiesta di un’autorizzazione individuale
al Garante. Le autorizzazioni generali, tuttavia, non esentano i responsabili
dal richiedere il consenso scritto degli interessati, nel caso in cui procedano
al trattamento di dati particolari relativi a questi ultimi.
In particolare sei dei nuovi provvedimenti autorizzatori,
che scadranno il 31 dicembre 2001, riguardano il trattamento dei dati sensibili
da parte di:
·
tutti i datori di lavoro o equiparati[4];
·
organismi sanitari e soggetti comunque
titolari di trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale[5];
·
organismi di tipo associativo o
fondazioni[6];
·
liberi professionisti[7];
·
banche, assicurazioni, ced, istituti di
sondaggi e selezione personale, mediatori matrimoniali[8];
·
investigatori privati[9].
Uno di essi riguarda, invece, il trattamento dei dati a
carattere giudiziario da parte di privati, enti pubblici economici e soggetti
pubblici[10].
Le richieste di autorizzazione individuale pervenute al
Garante in data anteriore al 30 settembre, o che perverranno successivamente,
potranno essere accolte solo nei limiti di quanto previsto dai nuovi
provvedimenti. Eventuali richieste difformi, infatti, potranno essere accolte
solo se giustificate da circostanze del tutto particolari, ovvero da situazioni
non considerate dai medesimi provvedimenti autorizzatori.
2.
Liberi professionisti
L'autorizzazione generale n. 4, relativa al trattamento
dei dati sensibili, e la n. 7, relativa al trattamento dei dati a carattere
giudiziario, riguardano espressamente i liberi professionisti iscritti in albi o
elenchi professionali. Tali provvedimenti hanno un valore importante per i
liberi professionisti in quanto, semplificando gli adempimenti disposti dalla
Legge n. 675/1996, velocizzano lo svolgimento delle attività professionali
implicanti, per natura, un elevato numero di trattamenti di dati sensibili e/o
giudiziari. I liberi professionisti sono così esentati dal richiedere al
Garante, di volta in volta, autorizzazioni individuali.
Di seguito si specifica l’ambito di applicazione di
tali provvedimenti, i soggetti cui si riferiscono le categorie di dati
(sensibili e giudiziari), le finalità del trattamento, le modalità del
trattamento, la conservazione e la diffusione dei dati[11].
2.1. Ambito
di applicazione. Nella categoria dei liberi professionisti, a cui si riferiscono i
provvedimenti che autorizzano il trattamento dei dati sensibili e dei dati
giudiziari (nn. 4 e 7), sono compresi:
a)
i professionisti che per
esercitare le relative attività, in forma individuale e associata, sono tenuti
ad iscriversi in albi o elenchi professionali;
b)
i professionisti che esercitano,
in forma associata, attività di consulenza ed assistenza;
c)
gli avvocati iscritti all’albo
speciale, di cui all’articolo 34 del Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n.
1578.
L’autorizzazione generale al trattamento dei dati
sensibili e dei dati a carattere giudiziario è rilasciata anche ai sostituti e
agli ausiliari che, ai sensi dell’articolo 2232 del codice civile, collaborano
con il libero professionista, ai praticanti e ai tirocinanti presso il libero
professionista, qualora questi ultimi siano titolari di un trattamento autonomo
o contitolari del trattamento effettuato dal professionista.
Al contrario, sono esclusi dall’ambito di applicazione
del provvedimento autorizzatorio i soggetti privati che svolgono attività
investigative, i giornalisti, i pubblicisti e i praticanti giornalisti, oltre a
coloro per i quali il Garante ha emanato provvedimenti ad hoc (vale a
dire, gli esercenti la professione sanitaria, gli psicologi, il personale
infermieristico, tecnico e della riabilitazione e i datori di lavoro o
equiparati).
2.2. Soggetti
interessati al trattamento. I liberi professionisti sono
autorizzati, in via generale, al trattamento di dati sensibili che riguardano i
propri clienti. Il trattamento dei dati sensibili relativi a terzi, invece, può
avvenire solo entro certi limiti, ovvero solo se è strettamente indispensabile
per eseguire specifiche prestazioni professionali che gli stessi clienti
richiedono.
2.3. Finalità
del trattamento. Il trattamento dei dati sensibili relativi a clienti e a terzi può essere
effettuato solo per eseguire uno degli incarichi consentiti dall’ordinamento
professionale. I dati sensibili, infatti, devono essere sempre pertinenti e mai
eccedenti rispetto agli incarichi professionali conferiti.
In particolare, le finalità che giustificano il
trattamento dei dati sensibili sono:
·
la cura degli adempimenti in materia di
lavoro, previdenza ed assistenza sociale e fiscale, nell’interesse di altri
soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro autonomo o dipendente;
·
la rappresentanza o la difesa di un
diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, amministrativa o nelle
procedure di arbitrato e di conciliazione, relativamente a casi previsti dalla
normativa comunitaria, da leggi, regolamenti o da contratti collettivi;
·
lo svolgimento da parte del difensore
delle investigazioni (di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale), anche nel caso in cui il difensore si avvalga di
sostituti e consulenti del lavoro;
·
l’esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
2.4. Modalità
del trattamento. Le logiche secondo cui i dati sensibili devono essere trattati e le forme
di organizzazione di quei dati devono essere strettamente correlate
all’incarico conferito dal cliente e devono tenere conto delle disposizioni in
materia di sicurezza di cui al Dpr n. 318/99.
Il libero professionista titolare del trattamento è
tenuto altresì ad informare l’interessato, ai sensi dell’articolo 10, comma
primo e terzo[12], della Legge n. 675/96,
anche quando i dati sono raccolti presso terzi, oltre ad acquisirne il consenso
scritto.
I sostituti, gli ausiliari, i tirocinanti e i praticanti,
designati dal titolare come responsabili o incaricati del trattamento possono
accedere solo ai dati strettamente pertinenti alla collaborazione richiesta.
Analoga cautela deve essere adottata anche in riferimento agli incaricati del
trattamento preposti all’espletamento di compiti amministrativi.
2.5.
Conservazione, comunicazione e diffusione dei dati. I liberi
professionisti devono conservare i dati sensibili, trattati nei limiti degli
incarichi assegnati, per il periodo di tempo previsto dalla normativa
comunitaria, dalla legge o da regolamenti. Tale periodo non deve comunque
superare quello strettamente necessario per adempiere agli incarichi conferiti.
I dati acquisiti in occasione di precedenti incarichi possono essere mantenuti
se pertinenti e non eccedenti rispetto a successivi incarichi.
La comunicazione di dati sensibili e, ove necessario, la
loro diffusione a soggetti pubblici e privati deve avvenire nel rispetto del
criterio della pertinenza e, in ogni caso, nel rispetto del segreto
professionale.
3.
Organismi associativi e
fondazioni
Con i provvedimenti nn. 3 e 7 del 30 settembre 2000, il
Garante proroga le autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e dei dati a
carattere giudiziario effettuato da fondazioni e da organismi associativi per la
realizzazione di scopi determinati e legittimi che sono stati individuati
dall’atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo.
Anche nei confronti di tali soggetti l’autorizzazione
generale è rilasciata automaticamente, ovvero senza richiesta, ed ha efficacia
fino al 31 dicembre 2001.
Le eventuali richieste di autorizzazione inviate al
Garante in data anteriore al 30 settembre, o che perverranno successivamente a
tale data, si intendono accolte solo se conformi ai suddetti provvedimenti. In
caso contrario, l’accoglimento è ammesso solo se giustificato da circostanze
del tutto particolari o da situazioni eccezionali tralasciate dai provvedimenti
di autorizzazione generale.
3.1. Ambito
di applicazione. L’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili e dei dati giudiziari
riguarda in particolare:
a)
le associazioni anche non
riconosciute, comprese quelle a carattere religioso, i partiti e i movimenti
politici, le associazioni e le organizzazioni sindacali, i patronati, le
associazioni di categoria, le organizzazioni assistenziali o di volontariato,
nonché le relative federazioni e confederazioni;
b)
le fondazioni, i comitati ed
ogni altro ente, consorzio o organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di
personalità giuridica, comprese le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus);
c)
le cooperative sociali e le
società di mutuo soccorso.
Nel caso in cui le associazioni e le fondazioni si
avvalgano di persone giuridiche o di altri organismi con scopo di lucro, ovvero
richiedano ad essi la fornitura di beni, prestazioni o servizi,
l’autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili si estenderà
anche a questi soggetti[13].
3.2. Finalità
del trattamento. L’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili è rilasciata alle
fondazioni e agli organismi di tipo associativo:
a)
per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal
contratto collettivo, ove esistenti;
b)
per il perseguimento di finalità
culturali, politiche, religiose sindacali, sportive o agonistiche di tipo non
professionistico, di istruzione e altre di carattere sanitario;
c)
per far valere o difendere un
diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede
amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione, purché il
diritto da far valere sia di rango pari a quello dell’interessato;
d)
per l’esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi.
Il trattamento dei dati sensibili può anche riguardare
la tenuta dei registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di
altri documenti necessari per la gestione amministrativa della fondazione o di
altro organismo associativo, per l’adempimento di obblighi fiscali ovvero per
la diffusione di riviste, bollettini e simili.
3.3. Soggetti
interessati al trattamento. Il trattamento di dati sensibili da
parte di fondazioni e di organismi associativi può riguardare:
a)
gli associati, i soci e, se
strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità indicate dal
Garante, i relativi familiari;
b)
gli aderenti, i sostenitori o
sottoscrittori e coloro che hanno presentato richiesta di ammissione o adesione
ovvero che hanno contatti regolari con la fondazione;
c)
i beneficiari, gli assistiti e i
fruitori delle attività e dei servizi prestati dall’associazione o dal
diverso organismo;
d)
gli studenti iscritti o che
hanno presentato domanda di iscrizione agli istituti scolastici;
e)
i lavoratori dipendenti degli
associati e dei soci, limitatamente ai dati idonei a rivelare l’adesione a
sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere sindacale e alle operazioni
necessarie ad adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi
anche aziendali.
In relazione ai soggetti di cui alle lettere a), b),
c), le fondazioni sono autorizzate anche al trattamento dei dati a carattere
giudiziario.
3.4.
Categorie di dati trattati e modalità del trattamento. L’autorizzazione
al trattamento dei dati è rilasciata in relazione ai dati sensibili (ex
articolo 22, Legge n. 675/1996), ai dati necessari per perseguire le finalità
prescritte o comunque per adempiere ad obblighi derivanti da leggi, dalla
normativa comunitaria, da regolamenti o dai contratti collettivi[14].
A tal fine, anche mediante controlli periodici, è
necessario verificare costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza di
quei dati rispetto ai predetti obblighi e finalità.
Il trattamento, infine, deve avvenire sempre nel rispetto
delle norme minime di sicurezza di cui al DPR n. 318/1999 e sempre dopo aver
ottenuto il consenso scritto dell’interessato.
3.5.
Conservazione, comunicazione e diffusione dei dati. I dati
sensibili trattati dalle fondazioni devono essere conservati in una forma che
consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo non superiore a
quello necessario per perseguire le finalità e gli scopi indicati nel
provvedimento autorizzatorio.
La conservazione, la comunicazione e la diffusione dei
dati sensibili e giudiziari devono avvenire sempre nel rispetto dei criteri di
pertinenza e di non eccedenza rispetto alle finalità del trattamento.
4.
Le misure minime di sicurezza
Dopo un iter parlamentare iniziato a marzo, il 10
ottobre 2000, la Camera ha definitivamente approvato la legge di sanatoria in
materia di misure minime di sicurezza da adottare durante il trattamento dei
dati personali.
L’articolo 15, secondo comma, della Legge n. 675/1996,
infatti, ha previsto a carico del titolare del trattamento dei dati personali,
sia esso un’amministrazione pubblica o un privato, l’obbligo di custodire e
controllare i dati trattati per minimizzare il rischio di distruzione o perdita
dei dati, anche accidentale, l’accesso non autorizzato e il trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Tenendo conto di ciò
il Dpr n. 318/99 ha individuato misure minime di sicurezza diverse a seconda del
tipo di dati gestiti (sensibili o comuni), del tipo di archivio utilizzato
(cartaceo o automatizzato) e del tipo di elaboratore (connesso in rete e non e,
se in rete, disponibile o meno al pubblico).
L’adozione di quelle misure sarebbe dovuta avvenire
entro il 29 marzo 2000, ma i numerosi problemi applicativi hanno indotto il
Parlamento a ricorrere ad una proroga, definitivamente sancita dalla Legge 3
novembre 2000, n. 325[15],
contenente “Disposizioni inerenti all’adozione delle misure minime di
sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall’articolo 15 della
Legge 31 dicembre 1996, n. 675”. Il termine per l’adozione delle misure
minime di sicurezza è così slittato al 31 dicembre 2000.
La proroga riguarda solo i soggetti che motivano per
iscritto le ragioni che li hanno costretti a prendere tempo rispetto
all’originaria scadenza del 29 marzo 2000. Tali ragioni devono essere esposte
in un documento che deve essere predisposto entro il 10 dicembre 2000, con un
atto avente data certa, e deve essere conservato da chi l’ha redatto[16].
Dal documento devono risultare con chiarezza gli
accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzano il
programma di adeguamento a tutte le misure di sicurezza previste dal Dpr n.
318/1999, nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito. In
esso dovranno, inoltre, essere indicate le linee guida che si prevede di
adottare per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza (la cui
inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della Legge n. 675/1996[17]),
nonché alle più ampie misure di sicurezza previste dal primo comma
dell'articolo 15 della medesima Legge n. 675/1996[18].
La violazione di uno dei suddetti obblighi previsti da
tale provvedimento vanifica la possibilità di beneficiare della proroga.
Con tale approvazione, la Camera ha bocciato
definitivamente l’idea del Senato di prevedere una proroga in due tempi
diversi, vale a dire, fino al 31 dicembre 2000, per gli inadempienti totali e,
fino al 29 marzo 2001, per coloro che hanno già iniziato a mettersi in regola.
[1]
Tale Draft, a sua volta, ha integrato la “Nota informativa” n.
006.01/97 – 018/97.
[2]
Per responsabile del trattamento si intende “la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati
personali” (articolo 1, secondo comma, lett. e), Legge n.
675/1996). Il titolare, invece, è “la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle
modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della
sicurezza” (articolo 1, secondo comma, lett. d), Legge n.
675/1996).
[3]
Sostituito dall’articolo 4, primo comma, del decreto legislativo 9
maggio 1997, n. 123.
[4]
Provvedimento n. 1/2000, Autorizzazione al trattamento dei dati
sensibili nei rapporti di lavoro, in Gazzetta Ufficiale, 30
settembre 2000, n. 229, pag. 10.
[5]
Provvedimento n. 2/2000, Autorizzazione al trattamento dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, in Gazzetta Ufficiale,
cit., pag.13.
[6]
Provvedimento n. 3/2000, Autorizzazione al trattamento dei dati
sensibili da parte di organismi associativi e delle fondazioni, in
Gazzetta Ufficiale, cit., pag.17.
[7]
Provvedimento n. 4/2000, Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili
da parte dei liberi professionisti, in Gazzetta Ufficiale, cit., pag.
20.
[8]
Provvedimento n. 5/2000, Autorizzazioni al trattamento dei dati
sensibili da parte di diverse categorie di titolari, in Gazzetta
Ufficiale, cit., pag. 22.
[9]
Provvedimento n. 6/2000, Autorizzazioni al trattamento dei dati
sensibili da parte degli investigatori privati, in Gazzetta Ufficiale,
cit., pag. 27.
[10]
Provvedimento n. 7/2000, Autorizzazione al trattamento dei dati a
carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di
soggetti pubblici, in Gazzetta Ufficiale, cit., pag. 29.
[11]
Le disposizioni sul trattamento dei dati sensibili si estendono anche al
trattamento dei dati a carattere giudiziario, autorizzato dal provvedimento
n. 7/2000.
[12]
L’articolo 10, primo comma, recita: “L’interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente
informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del
trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13; f) il nome, la denominazione o la
ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se
designato, del responsabile”. In base al terzo comma, l’informazione
deve essere data all’interessato all’atto della registrazione dei dati
ovvero, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
[13]
Nell’ambito di applicazione delle suddette autorizzazioni sono compresi,
inoltre, gli istituti scolastici anche di tipo non associativo,
limitatamente al trattamento dei dati idonei a rivelare le convinzioni
religiose e connesse alle operazioni necessarie ai fini dell'attuazione del
diritto degli studenti se avvalersi o meno dell’insegnamento della
religione cattolica (articolo
310, Dlgs 16 aprile 1994, n. 297).
[14]
L'autorizzazione non riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale, per i quali ha valore il provvedimento autorizzatorio n.
2/2000.
[15]
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 9 novembre 2000, n. 262. La Legge n.
325/2000 è entrata in vigore dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
[16]
La versione originaria del disegno di Legge prevedeva che fosse spedito in
copia autentica al Garante.
[17]
L'articolo 36 della Legge n. 675/1996 prevede che "1. Chiunque,
essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la
sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei
regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la
reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della
reclusione da due mesi a due anni. 2. Se il fatto di cui al primo comma è
commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno".
[18] Il primo comma dell'articolo 15 della Legge n. 675/1996 prevede che: "I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta".